Invalicabilità dei minimi in sede di liquidazione giudiziale delle spese - 11 settembre 2018

Cari Amici,

quante volte ci siamo lamentati di aver vinto una causa e di aver visto stravolgere la nostra notula dal Giudicante? Quante volte abbiamo desistito dall'impugnare una simile ingiusta decisione sulla base dell'antico adagio che gli appelli sulle spese non si fanno?

Orbene Vi segnalo una recentissima  Ordinanza della Suprema Corte che ha stabilito la invalicabilità dei minimi di cui al DM 55/2014 in sede di liquidazione giudiziale delle spese.

Se a ciò aggiungiamo le ipotesi tassative per la possibile compensazione delle spese introdotte, dal DL 132/2014 al comma II dell'art. 92 c.p.c. (Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero), seppur con il contemperamento (in senso estensivo) operato dalla Corte Costituzionale (La Corte con la sentenza 19.4.18 n. 77  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 art. 92 c.p.c. «nel testo modificato dall'art 13 comma 1 DM 132/2014 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»), è abbastanza evidente come il quadro di riferimento sia radicalmente mutato rispetto al passato.

Naturalmente occorrerà che i magistrati recepiscano tutto, ma preliminarmente ritengo che dobbiamo essere noi a prenderne coscienza.

Per questo spero sia stato utile condividere questa significativa decisione.

Con i migliori saluti.

Il Segretario

Avv. Paolo Panzieri