ACCESSO CIVICO

i

Accesso civico

Diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Il Dlgs. n. 97/2016, cosiddetto FOIA (Fredoom of information act) ha modificato in più parti il testo del Dlgs. n. 33/2013, portante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.In particolare, ai sensi del nuovo art. 1 “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. La nuova disciplina ha inciso sull’ambito soggettivo di applicazione (art. 2-bis decreto n. 33/2013), ha introdotto l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 con le esclusioni di cui all’art. 5-bis, ha abrogato l’obbligo di adozione del separato programma per l’integrità e la trasparenza (art. 10), ha riformulato gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo (art. 14) e gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti (art. 15).

Accesso Civico. L’istituto dell’accesso civico (art. 5) è oggi inteso come diritto di chiunque di accedere a qualsiasi documento, informazione o dato detenuto dal soggetto pubblico, anche in assenza di una posizione o di un interesse giuridico qualificati. Il diritto di accesso concerne in particolare documenti, informazioni e dati che non siano oggetto dell’obbligo di pubblicazione. E’ previsto dalla norma un dettagliato procedimento per il coinvolgimento di eventuali controinteressati, con tutela giurisdizionale garantita dinanzi al TAR, ai sensi del Dlgs. n. 104/2010. Le eccezioni all’accesso civico sono elencate dall’art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013: l’accesso potrà essere negato al fine di evitare un pregiudizio concreto alla interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese proprietà intellettuale, diritto di autore e segreti commerciali.

Esercizio del diritto. La richiesta è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese, non deve essere motivata e potrà essere presentata tramite pec mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto e pubblicato nella presente sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Responsabili e indirizzi. La Responsabile per la trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Siena è l’Avv. Valeria BRIZZI. L’indirizzo pec cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: ord.siena@cert.legalmail.it.

Misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza. Al fine di garantire la trasmissione e il materiale inserimento dei dati nel sito, viene individuata: Valentina Pecchi, alla quale viene demandato il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dell’integrità, del costante aggiornamento, della completezza e tempestività dei dati, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell’Ordine.

Richiesta-accesso-civico-ORDINE-AVVOCATI-SIENA