Pluralità di azioni nei confronti della controparte - 2 dicembre 2015

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza ed esame, la recente pronunzia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, relativa alla violazione dell'art. 49 Codice Deontologico previgente: "l'avvocato non deve gravare con onerose o plurime iniziative la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita". Si tratta in realtà della prima pronunzia del Supremo Collegio in relazione ai tre procedimenti all'epoca incardinati dinanzi a questo Ordine riguardo alla massa critica di pignoramenti presso terzi radicata presso il Tribunale di Siena per i crediti di una Azienda Sanitaria Locale, della quale Banca MPS era tesoriere. Tale decisione appare perfettamente in linea con l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 66 del codice deontologico che, nel riprodurre esattamente il previgente art. 49, prevede appunto la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio dell'Ordine di Siena, invece, in assenza -al tempo- di qualsivoglia indicazione in ordine alla pena applicabile alla fattispecie ed in considerazione degli importi elevati dei crediti azionati, aveva ritenuto di applicare, pur nel minimo edittale, la sanzione della sospensione. Già il Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto di irrogare, invece, la sanzione della censura. Oggi confermata dalla Corte di Cassazione. Per il resto però l'impianto della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena ha sostanzialmente tenuto.

Buona lettura.

Il Segretario