DL 19/2024 Nuovi obiettivi PNRR – Art. 25 – Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

DL 19/2024 Nuovi obiettivi PNRR – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pubblicato in GU n.52 del 02.03.2024 – Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024

 

Art. 25

Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

  1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 546, primo comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
  3. b) dopo l’articolo 551, e’ inserito il seguente:

«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). – Salvo che sia gia’ stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia gia’ intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 puo’ notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale e’ pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonche’ l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e’ notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse e’ depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento e’

eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e’

notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo e’ liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu’, dall’ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l’esecuzione e’ sospesa.»;

  1. c) all’articolo 553:

1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i

seguenti: «La notifica dell’ordinanza di assegnazione e’ accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;

2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non e’ notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.

Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non e’ notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione e’ comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

  1. d) all’articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le

parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall’udienza», sono inserite le

seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  1. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 36 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il terzo pignorato puo’ accedere al fascicolo senza necessita’

di autorizzazione del giudice.»;

  1. b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola:

«mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;

  1. c) dopo l’articolo 169-sexies e’ inserito il seguente:

«Art. 169-septies – Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati – La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;

3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalita’ di esecuzione del pagamento.».

  1. L’articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
  2. I crediti gia’ assegnati ai sensi dell’articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non e’ notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all’articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
  3. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed e’ stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non e’ notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo e’ liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile.