Pubblichiamo la comunicazione del Segretario Avv. Paolo Panzieri
Care Colleghe e Cari Colleghi,
ci sono periodicamente degli argomenti che vengono rilanciati ogni giorno dal c.d. mainstream, che catalizzano l'attenzione dell'opinione pubblica come dei mantra e che più vengono ripetuti e più sembrano veritieri.
Adesso è indubitabilmente il turno dell'intelligenza artificiale che pare possa essere usata per fare praticamente ogni cosa, sostituendo l'essere umano non solo nelle catene produttive e nei lavori c.d. manuali (cosa che in realtà mi pare esista già da tempo), ma anche nell'attività intellettuale, andando potenzialmente ad incarnare (e quindi in prospettiva a sostituire) il medico, il commercialista, l'ingegnere, il giudice ed anche l'avvocato.
Il nostro Congresso di Torino non ha fatto eccezione ed è stato praticamente monotematico.
A tal proposito, però, consiglierei - almeno per il momento - estrema prudenza.
Se, infatti, è vero che i vari programmi in circolazione stilano addirittura atti giudiziari interpretando i documenti che gli forniamo, quasi ogni giorno c'è una sentenza nella quale il giudice condanna la parte che vi ha fatto affidamento per lite temeraria.
Vengono, infatti, citate - ad esempio - sentenze inesistenti ...
Forse qualcuno potrebbe anche sostenere che l'IA è stata così intelligente da adottare persino qualche deprecabile modus operandi di alcuni colleghi, ma in realtà si tratta delle c.d. "allucinazioni".
Attenzione, le parole (si diceva) sono importanti. Non errori, sviste o bugs, ma vere e proprie "allucinazioni" e di fronte alle allucinazioni, che evidentemente sembrano non rispondere ad alcuna logica, non ci può essere salvezza.
Nella redazione dei pareri, poi, la prima cosa che fa l'IA , che ho provato, si riscrive il testo del parere richiesto e poi, come uno studente impreparato, comincia a trattare dei massimi sistemi, magari senza centrare il quesito posto e nemmeno reperire i precedenti giurisprudenziali presenti nella sua banca dati di riferimento.
Dunque, ripeto massima attenzione e controllo, perché disgraziatamente, ma forse anche soprattutto per fortuna, Hal 9000 il computer di 2001 Odissea nello Spazio è di là da venire ed è ancora in sensibile ritardo sulla tabella di marcia.
Tutta questa introduzione, con la quale spero di non avervi troppo annoiato, per trasmettere a gentile richiesta di diversi iscritti gli schemi di quello che dovremmo inserire nell'informativa e nel mandato in caso di utilizzo dell'IA .
Troverete, quindi, in calce le formule predisposte dal Consigliere Avvocato Professore Revisore dei Conti Pubblicista etc. etc. Luigi Pelliccia.
A tutti coloro che non interverranno all'evento formativo del 19.12 p.v., che sarà tenuto magistralmente dall'Avv. Maria Rita Mirone, i migliori Auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo miei e di tutto il Consiglio.
Il Segretario
Avv. Paolo Panzieri
Nel corpo della più ampia informativa
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 132/2025 e successive eventuali modificazioni, il Cliente prende atto e accetta che nel corso dell’esecuzione del conferito incarico, sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale, ove ritenuto utile, il professionista potrebbe ricorrere all’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”), per svolgere attività strumentali e/o di supporto all’attività professionale e che l’utilizzo di detti sistemi avverrà sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dei doveri deontologici che regolano la professione forense, al fine di garantire la tutela della privacy e della riservatezza del Cliente e della parte assistita.
Nella procura alle liti (inserita anche come ultima dichiarazione del cliente)
Dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132/2025, di essere stato informato e di accettare che, nell’esecuzione dell’incarico, l’avv. _______ potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, esclusivamente a supporto delle attività strumentali e di ricerca con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. L’utilizzo di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale dell’Avvocato, che mantiene la responsabilità delle scelte e dei contenuti comunicati al cliente, garantendo la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti, rimanendo il professionista in ogni caso unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali.

