Pubblichiamo quanto segue
"Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,
ci preme segnalarvi una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 maggio 2026, n. 16946) intervenuta in materia di liquidazione dei compensi professionali riguardo all’attività compiuta in sede penale, che offre importanti chiarimenti in ordine alla c.d. fase introduttiva del giudizio, frequentemente esclusa dalla liquidazione operata dal giudice sulla base di un'interpretazione particolarmente restrittiva (ci auguriamo ormai superata).
La Corte di legittimità ha precisato che tale fase deve ricomprendere anche «quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultano prodromiche all'apertura del dibattimento e connesse all'instaurazione del giudizio». In particolare, poi, i giudici di Piazza Cavour affermano che «è sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attività tipiche della fase in esame (individuate dall'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 in termini esemplificativi e non tassativi), le quali sono, non solo cronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio e da quella istruttoria».
Inoltre, la suddetta recente ordinanza richiama espressamente un precedente specifico della stessa Corte (Cass. Civ., Sez. II, ord. 23 marzo 2023, n. 8414), nel quale si era già affermato che la fase introduttiva non può essere esclusa dalla liquidazione neppure in assenza di atti scritti del difensore, «ben potendo essere integrata anche da tutte le attività che precedono il dibattimento, ancorché rese in forma orale».
In sostanza, secondo dette interpretazioni ne consegue che per liquidare la fase introduttiva sarà sufficiente aver partecipato alla costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. (nel corso della quale, a titolo esemplificativo, si valuta la costituzione di parte civile, ovvero le - eventuali - problematiche relative all’assenza dell’imputato), oppure aver sollevato - ancorché in forma orale - qualche questione preliminare di cui all’art. 491 c.p.p..
Ci auguriamo che questa segnalazione possa esservi utile nello svolgimento della vostra attività professionale"
Cordiali saluti,
Niccolò Valiani
Consigliere referente in materia penale

